Comodato d’uso
Il codice civile si occupa di comodato nell’articolo 1803 il quale così recita:
“Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.”
Il comodato è essenzialmente gratuito.